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Il Notaio per Mutui e Ipoteche

La scelta di accendere un mutuo va valutata con estrema attenzione, in quanto comporta un impegno finanziario notevole per un lungo periodo di tempo. Per questo, la decisione va effettuata con ragionevolezza e lo studio notarile Fenaroli Croce, con una consulenza gratuita presso gli studi di Legnano e Busto Arsizio, può supportarvi in questa scelta.

Tutti i mutui ipotecari, infatti, richiedono l’intervento di un Notaio per la stipula del contratto, nel suo ruolo imparziale di pubblico ufficiale e soggetto abilitato a poter predisporre i titoli che la legge richiede al fine dell’iscrizione dell’ipoteca.

Le tariffe notarili per i mutui sono direttamente proporzionali all'ipoteca che verrà iscritta a garanzia del mutuo e che in genere è molto superiore al mutuo stesso. Si aggiungono le imposte dovute allo Stato per l’attività contrattuale (in particolare l’iscrizione dell’ipoteca).

 

Quali sono i compiti del Notaio per un contratto di mutuo?

Il mutuatario può mostrare le condizioni del contratto di mutuo proposto dalla banca al Notaio che si occuperà di verificare che sia chiaro e se ci siano clausole incresciose o gravose, quindi aiutarlo a scegliere il contratto di mutuo più vantaggioso.

Il Notaio effettua le dovute verifiche catastali e ipotecarie sul bene che si intende ipotecare e attesta quindi gli eventuali atti di compravendita, costituzioni di vincoli, ipoteche pregresse redigendo per la banca una relazione preliminare.

Una volta stipulato l'atto di mutuo, il Notaio procede tempestivamente all'iscrizione dell'ipoteca e redige per la banca una relazione definitiva nella quale indica gli estremi dell’ipoteca presa a garanzia del mutuo e attesta la regolarità dell’iscrizione ipotecaria.

 

Cancellazione dell’ipoteca

L'ipoteca è la garanzia che consente alla banca di recuperare forzatamente il proprio credito quando il debitore non paga. Al debito principale debbono essere aggiunti gli interessi stabiliti per il mutuo, quelli per il ritardo, le spese della procedura per la vendita all'asta della casa. Per questa ragione l'ipoteca viene iscritta per un importo molto superiore a quello del mutuo.

Il mutuo si estingue con il pagamento dell'ultima rata. L'ipoteca che lo garantisce, invece, rimane in vita sino a quando siano trascorsi vent'anni dalla sua ciscrizione, in pratica da quando il mutuo è stato concesso. Per i mutui di durata inferiore ai vent'anni, perciò, vi è un periodo di tempo in cui l'ipoteca esiste anche se non ha più alcuna utilità.

In questi casi non conviene chiedere alla banca di cancellare l'ipoteca salvo che si debba vendere la casa. Tuttavia, chiunque effettuerà una visura ipotecaria sul bene gravato, vedrà che l’ipoteca risulta tuttora iscritta e sarà ignaro del fatto che il mutuo è stato integralmente pagato.

Il proprietario può decidere di attendere il decorso del ventennio ma, in tal caso, non potrà compiere atti negoziali sul bene.

Per la cancellazione dell’ipoteca, il mutuatario può avvalersi di due strade: con atto notarile o con la cancellazione d’ufficio.

La cancellazione dell’ipoteca con atto notarile è utilizzata soprattutto quando si vuole rivendere la casa, per offrire al nuovo acquirente una garanzia più immediata della assenza di vincoli sull’immobile.

Il notaio redige un atto di assenso alla cancellazione di ipoteca che deve essere sottoscritto dalla banca dopo aver accertato che sussistano le condizioni necessarie alla cancellazione dell'ipoteca.

Secondo la procedura semplificata di cancellazione di cui al decreto Bersani, introdotta con il decreto Legge numero 7 del 31 gennaio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 40 del 2 aprile 2007, sarà sufficiente che la banca comunichi l'avvenuta estinzione del mutuo ai competenti uffici. Non essendo previste sanzioni nei confronti delle banche che omettono di effettuare la suddetta comunicazione, potrebbe essere necessario inoltrare all’istituto creditore una formale richiesta scritta.