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Credito di imposta per “riacquisto di prima casa”
In caso di acquisto, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è già fruito delle agevolazioni prima casa, di un'altra casa di abitazione con richiesta delle medesime agevolazioni, l’acquirente ha diritto a un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Per poter fruire di detto credito l’acquirente deve rendere apposita dichiarazione dell’atto di acquisto della nuova casa di abitazione. L’ammontare del credito di imposta è pari alla minore somma tra l’imposta di registro o l’imposta sul valore aggiunto corrisposta per il precedente acquisto agevolato e l’imposta dovuta per il nuovo acquisto.
Esemplificando:
I presupposti per avere diritto a detto credito di imposta sono i seguenti:
Il credito di imposta può essere utilizzato, alternativamente, con le seguenti modalità: