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Credito di imposta

Credito di imposta per “riacquisto di prima casa”

 

In caso di acquisto, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è già fruito delle agevolazioni prima casa, di un'altra casa di abitazione con richiesta delle medesime agevolazioni, l’acquirente ha diritto a un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Per poter fruire di detto credito l’acquirente deve rendere apposita dichiarazione dell’atto di acquisto della nuova casa di abitazione. L’ammontare del credito di imposta è pari alla minore somma tra l’imposta di registro o l’imposta sul valore aggiunto corrisposta per il precedente acquisto agevolato e l’imposta dovuta per il nuovo acquisto.

Esemplificando:

 

 

 

I presupposti per avere diritto a detto credito di imposta sono i seguenti: 

  • avere acquistato un precedente immobile con richiesta delle agevolazioni prima casa
  • non essere decaduti da dette agevolazioni
  • l’aver alienato a titolo oneroso (ad esempio tramite atto di com 35pravendita) o a titolo gratuito (ad esempio tramite atto di donazione) il precedente immobile o impegnarsi ad alienarlo entro il termine di 12 mesi dal nuovo acquisto.
  • riacquistare una casa di abitazione facendo nuova richiesta delle agevolazioni prima casa, entro il termine di 12 mesi dalla precedente alienazione.

Il credito di imposta può essere utilizzato, alternativamente, con le seguenti modalità:

  • può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina 
  • può essere portato in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto
  • può altresì essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi secondo la vigente normativa in materia.